Articolo 1) Viene costituita tra i signori Gabriella Gentilini, Matteo Mori, Alessandra Baccellini, Claude Benassai, Daniele Pescini, Maria Donata Spadolini e Grazia Tomberli, una associazione senza scopo di lucro denominata “CENTRO STUDI LEDA E GABRIELLA GENTILINI”.
Articolo 2) L’associazione ha sede in Firenze, piazza Pier Vettori n. 10/A.
Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi secondarie in Italia od all’estero.
Articolo 3) L’associazione ha per scopo la promozione di ogni forma di arte (pittura, scultura, architettura, grafica, incisione, arti applicate, artigianato, fotografia, letteratura, poesia, moda, spettacolo, musica, danza, sport), che proseguendo la secolare tradizione della civiltà fiorentina, dia lustro alla città e ne diffonda i valori nel mondo. Particolare attenzione sarà riservata alla riscoperta dell’opera dei Maestri protagonisti dell’arte e della cultura del ‘900 toscano ingiustamente dimenticati o comunque sconosciuti ai più.
Il “Centro Studi Leda e Gabriella Gentilini” si pone anche un importante obiettivo volto all’impegno costante e fattivo contro le situazioni di degrado e di inciviltà che offendono una città unica al mondo, raccogliendo segnalazioni e sollecitando le coscienze e le istituzioni, educando i più giovani ma anche i residenti e gli ospiti, portando alla luce ogni occasione di criticità e anche di disagio sociale e di difficoltà soprattutto da parte di anziani e ammalati, nonché occupandosi dell’individuazione di aree o edifici dismessi in città da recuperare e adibire ad uso di pubblica utilità. Al riguardo, si propone di promuovere iniziative, manifestazioni, mostre, conferenze, incontri che coinvolgano la cittadinanza e le istituzioni, aprendosi al confronto ed alla collaborazione con altre realtà consociative, Enti, Musei, Scuole, Università ed il mondo dei media. Sono bene accolti eventuali gemellaggi o scambi culturali con altre città italiane ed estere.
Il “Centro Studi Leda e Gabriella Gentilini” vuole essere un faro vicino ai bisogni delle persone, un osservatorio di alto profilo per Firenze ed un punto di riferimento per quanti la amano, la rispettano e ne esigono il rispetto da parte degli altri, perché si rendano interpreti e divulgatori di umanità, di bellezza e di civiltà.
Per il perseguimento di tali fini, l’Associazione potrà effettuare tutte le operazioni finanziarie ed economiche ritenute necessarie od utili al perseguimento degli scopi di cui sopra, svolgere tutte le attività che siano strettamente connesse a quelle sopra elencate, anche mediante la richiesta di agevolazioni e contributi previsti dalla vigente normativa, a livello locale, nazionale ed internazionale. L’Associazione potrà stipulare accordi e convenzioni con altre associazioni ed enti, come pure associarsi con essi.
Articolo 4) L’associazione è costituita senza termine di durata, salva la facoltà per gli associati di addivenire allo scioglimento della stessa, è apartitica, aconfessionale ed esclude scopi di lucro.
Articolo 5) L’associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo che dura in carica 3 (tre) anni, fatta eccezione per il Presidente ed il vice Presidente, nominati nel presente atto costitutivo, la cui carica è a tempo indeterminato, come meglio specificato nel prosieguo. Tutti i suoi componenti sono rieleggibili.
Vengono nominati componenti del Consiglio Direttivo, i signori:
– GABRIELLA GENTILINI, quale Presidente;
– MATTEO MORI, quale Vice Presidente
– ALESSANDRA BACCELLINI, CLAUDE BENASSAI, DANIELE PESCINI, MARIA DONATA SPADOLINI e GRAZIA TOMBERLI, quali consiglieri;
i quali presenti, accettano la carica loro conferita dichiarando che non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza.
La Dr.ssa Gabriella Gentilini è Presidente di diritto del Consiglio Direttivo sua vita natural durante, così come vice Presidente di diritto di detto Consiglio è il signor Matteo Mori (salvo loro volontarie dimissioni).
La Dr.ssa Gabriella Gentilini, nella sua precisata qualità, viene investita del potere di compiere tutti gli atti e le operazioni necessarie per la costituzione della associazione e l’avviamento della sua attività, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, l’attribuzione del codice fiscale e partita iva, l’apertura dei conti correnti bancari, l’instaurazione di rapporti con uffici pubblici e privati, potendo in genere compiere quanto necessario sino all’effettiva operatività dell’organo amministrativo collegiale.
Articolo 6) Il patrimonio dell’associazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione;
b) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
c) da donazioni, legati, lasciti.
Articolo 7) I proventi con cui provvedere alla attività ed alla vita dell’associazione sono costituiti:
a) dalle quote associative;
b) dai redditi dei beni patrimoniali;
c) dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti ed associazioni, nonché dalle raccolte pubbliche di fondi.
Articolo 8) I membri dell’associazione si suddividono in:
a) soci ordinari: sono coloro che, condividendo le finalità dell’associazione, facciano richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo con indicazione del domicilio cui debbono essere inviate le comunicazioni, e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative.
L’ammissione è deliberata a maggioranza di voti dal Consiglio Direttivo, ed ha effetto dalla data della deliberazione. L’eventuale diniego dovrà essere motivato;
b) soci onorari: sono coloro che si sono distinti per meriti nel campo di interesse della Associazione oppure gli Enti e persone fisiche che hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo dell’Associazione stessa.
I soci onorari sono nominati direttamente dal Consiglio Direttivo, possono prendere parte all’assemblea degli associasti ma non hanno diritto di voto così come non sono tenuti al versamento della quota associativa.
Articolo 9) Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell’associazione. La qualità di socio non è trasmissibile.
Articolo 10) Gli associati hanno parità di diritti, compreso quello di voto.
Essi devono impegnarsi nell’interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l’associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal Consiglio Direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.
La partecipazione all’associazione non può essere temporanea.
Articolo 11) La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del ConsiglioDirettivo. Tale qualità si perde nei seguenti casi:
– per morte;
– per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo;
– per esclusione; l’esclusione opera automaticamente in caso di morosità nel versamento della quota annuale protrattasi per tre mesi; è deliberata dal Consiglio Direttivo nel caso di cessazione dalla partecipazione alla vita associativa, negligenza nell’esecuzione dei compiti affidati, violazione delle norme etiche o statutarie. L’associato colpito da provvedimento di esclusione ha diritto di ricorso al Revisore, se nominato;
– per decadenza: la decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell’associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa, o per condotta contraria alle leggi, all’ordine pubblico ed agli scopi dell’associazione.
L’apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all’interessato con lettera raccomandata.
La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l’hanno determinata.
Articolo 12) Sono organi dell’associazione:
a) l’assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice Presidente;
e) il Tesoriere;
f) il Revisore.
Articolo 13) L’assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei membri del ConsiglioDirettivo e del Revisore.
L’assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
Articolo 14) Le assemblee sono convocate con avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare spedito ad ogni associato a mezzo lettera, fax o messaggio di posta elettronica almeno sette giorni prima della data fissata.
L’avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.
Articolo 15) Ogni socio maggiorenne ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
L’assemblea è validamente costituita con la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.
In seconda convocazione l’assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti, qualunque sia il loro numero.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno voto.
Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Ciascun associato potrà farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe. Non sono ammessi voti per corrispondenza.
Le riunioni dell’assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti, l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
Articolo 16) L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed, ove impedito od assente, dal Vice Presidente.
Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal soggetto verbalizzante.
Articolo 17) Le votazioni delle assemblee avvengono sempre in modo palese.
Articolo 18) L’associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri nominati dall’assemblea anche tra non soci; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, fatta eccezione per il Presidente ed il vice Presidente, nominati nel presente atto, la cui carica è a tempo indeterminato.
Articolo 19) Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono a sostituirli.
I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.
Articolo 20) La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.
Articolo 21) Il Consiglio Direttivo è convocato con lettera da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da inviarsi almeno quarantotto ore prima, contenente l’indicazione di data, ora, luogo della riunione e degli argomenti da trattare. Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.
Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti, l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dalsoggetto verbalizzante.
Articolo 22) E’ fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni di Consiglio. Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo o comunque, se inferiori, a quelle tenute nel corso di un intero esercizio sociale, è considerato dimissionario.
Articolo 23) Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente, od il Vice Presidente in caso di sua assenza o impedimento, lo ritenga necessario, o qualora ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente od, in sua assenza, dal Vice Presidente od, in caso di assenza di quest’ultimo, dalla persona designata dagli intervenuti.
Articolo 24) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione compresi, fra gli altri, quelli di:
a) assicurare il conseguimento degli scopi dell’associazione;
b) convocare le assemblee;
c) deliberare sull’ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione e decadenza;
d) redigere i bilanci preventivi e consuntivi;
e) emanare regolamenti e norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’associazione;
f) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredità e legati; determinare l’impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell’associazione;
g) stabilire l’ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
h) sottoporre all’assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
i) decidere la partecipazione dell’associazione a bandi, gare o procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;
l) costituire e/o aderire ad A.T.I., joint ventures, sottoscrivere protocolli d’intesa, ed in generale, porre in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi finalizzate, in particolare, alla partecipazione a procedure di evidenza pubblica;
m) conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari;
n) promuovere e/o organizzare eventi (seminari, giornate di studio, convegni, ecc.) finalizzati alla sensibilizzazione del pubblico sull’attività dell’associazione e le sue finalità;
o) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all’assemblea o ad altri organi.
Articolo 25) Il Consiglio Direttivo nominerà tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente, fatta eccezione per la dr.ssa Gabriella Gentilini ed il signor Matteo Mori, i quali durano in carica a tempo indeterminato, in conformità a quanto stabilito all’art. 5 che precede.
Articolo 26) Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
Il Presidente presiede l’assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle deliberazioni ed, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell’associazione.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue prerogative sono esercitate dal Vice Presidente.
Articolo 27) II Tesoriere è nominato dal Presidente tra i componenti il Consiglio Direttivo; ha la responsabilità della custodia dei fondi dell’Associazione e ne tiene la contabilità, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo medesimo, effettuando la regolare tenuta dei libri contabili.
Viene nominato Tesoriere il consigliere Daniele Pescini.
Articolo 28) Può essere nominato dall’assemblea un Revisore, anche tra persone non associate.
Al Revisore spetta il compito di:
a) controllare la gestione contabile dell’associazione ed effettuare, in qualunque momento, gli accertamenti di cassa; redigere collegialmente la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all’assemblea;
b) vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie;
c) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione e decadenza degli associati e per la riammissione degli stessi e sulle controversie sottoposte al loro giudizio.
La carica di Revisore è inconciliabile con quella di consigliere, ha la durata di tre esercizi ed è rinnovabile anche più volte.
Il Revisore partecipa all’assemblea che approva il bilancio e può, su sua richiesta, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Articolo 29) L’esercizio finanziario si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.
Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l’approvazione, unitamente al programma dell’attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all’assemblea da convocarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Articolo 30) Dalla data dell’avviso di convocazione dell’assemblea, bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell’associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.
Articolo 31) Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
Articolo 32) L’associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell’associazione l’assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell’assemblea ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all’autorità competente la nomina del o dei liquidatori.
Articolo 33) Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni.